Aliquota 44%: prima pronuncia in appello

Sulla questione dell’aliquota del 44% di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973:

prima pronuncia in sede d’appello

 

  A distanza di ormai due anni circa dall’insorgere del dibattito sulla questione dell’applicabilità dell’aliquota del 44% (di cui all’art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092) per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare soggetto al sistema c.d. misto, è possibile fare un nuovo punto di situazione, aggiornato rispetto a quello inizialmente proposto (v. Prime pronunce sulla questione dell’aliquota del 44% di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973), tenendo conto del favorevole orientamento che è venuto a delinearsi nella giurisprudenza della maggior parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti che hanno affrontato il tema e della prima importante conferma che è giunta dalle Sezioni d’Appello della Corte dei conti.

  Anche in questa occasione, tuttavia, si reputa necessario specificare, innanzitutto, qual è la platea degli ipotetici interessati e, poi, richiamare i termini della questione.

  La problematica interessa il solo personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà (e quando lo sarà), che al 31.12.1995 avesse maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, e che quindi ha o avrà la pensione determinata con il sistema c.d. misto, vale a dire: con il vecchio metodo retributivo, per gli anni di servizio fino al 31.12.1995; con il metodo contributivo (montante contributivo maturato, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di trasformazione collegato all’età del lavoratore), per gli anni di servizio successivi.  Si tratta, grosso modo, degli arruolati negli anni 1981-1982.

  Il quesito, che si è posto rispetto al suddetto personale, è quello dell’aliquota da impiegare per determinare la quota di pensione retributiva spettante.

  Nel previgente sistema, l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 prevedeva, per il calcolo della pensione (interamente retributiva) dovuta “al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile”, l’applicazione dell’aliquota del 44%, “aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”, mentre l’art.44 dello stesso D.P.R. stabiliva, per il calcolo della pensione dovuta “al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo”, l’applicazione della inferiore aliquota del 35%, “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile”.

  Le riforme pensionistiche succedutesi dal 1992 in poi non hanno abrogato e, quindi, hanno lasciato vigenti le due suddette disposizioni.

  Tant’è che, ancora nel 2009, l’I.N.P.D.A.P., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali in occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale militare e militarizzato, non aveva dubbi nel precisare che: “Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art.54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

  Successivamente, tuttavia, l’I.N.P.S., subentrato dal 1° gennaio 2012 all’accorpato I.N.P.D.A.P., ha ritenuto e ritiene, che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile, e cioè applicando l’aliquota del 35% – e non quella del 44% – “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio” prestato fino al 31.12.1995. Ad avviso dell’Istituto previdenziale, infatti, l’art.54 sarebbe stato e sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con “almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile” e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell’anzianità.

  In altri termini, secondo l’I.N.P.S., l’art.54 del D.P.R. n.1092/73 sarebbe norma dettata, a suo tempo, al fine di rendere possibile l’erogazione di un congruo trattamento di pensione a favore del personale militare venuto a trovarsi in condizione di dover lasciare il servizio anzitempo (15/20 anni di servizio utile) e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno.

  Questa interpretazione ha trovato avallo nelle primissime sentenze pronunciate sulla questione – una della Corte dei conti per la Sardegna, l’altra della Corte dei conti per la Lombardia –, che, nel respingere l’opposta pretesa dei ricorrenti, hanno affermato che la suddetta disposizione non riguarda chi è “cessato dal servizio con un’anzianità contributiva superiore ai venti anni” (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 20.06.2017, n.87; Corte dei conti Lombardia, sentenza 27.06.2017, n.95, resa in sede di ottemperanza).

  Successivamente, tuttavia, è andato via via affermandosi il convincimento esattamente opposto, e cioè che l’interpretazione sostenuta dall’I.N.P.S. sia da respingere, in quanto porta a privare di significato l’art.54, il quale, se al primo comma prevede che “l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni”, nel comma successivo aggiunge anche che “la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.

  Ad aprire la strada a questo diverso e favorevole indirizzo è stata, melius re perpensa, la stessa Corte dei conti per la Sardegna, la quale ha affermato e continua tuttora ad affermare, che la lettura combinata dei primi due commi dell’art.54 conduce logicamente a ritenere che: “la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso (art.54, al secondo comma) prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo” e, dunque, “la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione” (cfr. Corte dei conti Sardegna, sentenza 04.01.2018, n.2).

  La conclusione, che è apparsa subito ed appare tuttora condivisibile, trova sostegno anche nel fatto, che l’art.1, comma 12, della legge 31.12.1995, n.335 (c.d. Legge “Dini”) stabilisce espressamente che la “quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 (va) calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data” e la disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è, appunto, quella di cui agli artt.52-63 del D.P.R. n.1092/1973 e non quella di cui agli artt.42-51 dello stesso Testo Unico, relativa al personale civile, non applicabile, allora come ora, al personale militare, essendo questo destinatario di specifica normativa.

  A diverso risultato, non pare poter condurre neanche l’argomento, pure sostenuto dall’I.N.P.S., che l’art.54 troverebbe applicazione per le sole pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo e non anche per quelle calcolate con il sistema misto.

  Infatti, delle due l’una: se l’art.54 e la relativa aliquota è applicabile per le sole pensioni calcolate interamente con il sistema retributivo, altrettanto vale per l’art.44 e la relativa aliquota; se invece l’art.44 e la relativa aliquota sono ancora applicabili, come dimostra il fatto che l’I.N.P.S. pianamente ne fa applicazione – persino a chi, come il personale militare, non ne era destinatario –, allora anche l’art.54 e la relativa aliquota sono ancora applicabili e da applicare.

  Le sopra richiamate argomentazioni favorevoli alla posizione del personale interessato e sfavorevoli alle tesi dell’I.N.P.S., oltre ad esser state sinora costantemente ribadite dalla Corte dei conti per la Sardegna (cfr., da ultimo, Corte dei conti Sardegna, sentenza 27.06.2018, n.158), sono state fatte proprie anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti per la Calabria (cfr., da ultimo, Corte dei conti Calabria, sentenza 27.09.2018, n.236), per il Friuli Venezia Giulia (cfr., da ultimo, Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, sentenza 20.07.2018, n.67), per la Liguria (cfr., da ultimo, Corte dei conti Liguria, sentenza 20.09.2018, n.250), per la Puglia (cfr., da ultimo, Corte dei conti Puglia, sentenza 29.05.2018, n.447) e per la Toscana (cfr., da ultimo, Corte dei conti Toscana, sentenza 19.10.2018, n.261).

  Abbandonando l’indirizzo negativo inizialmente accolto, inoltre, si sono poi inserite fra le Sezioni regionali favorevoli alla posizione del personale interessato anche quelle della Lombardia (cfr., da ultimo, Corte dei conti Lombardia, sentenza 28.09.2018, n.191), del Piemonte (cfr., da ultimo, Corte dei conti Piemonte, sentenza 28.06.2018, n.63), dell’Umbria (cfr, da ultimo, Corte dei conti Umbria, sentenza 30.07.2018, n.54) e del Veneto (cfr. da ultimo, Corte dei conti Veneto, sentenza 25.10.2018, n.179).

  Tra quelle che sinora si sono espresse, quindi, resta, allo stato negativa, la posizione delle sole Sezioni regionali della Corti dei conti per l’Emilia Romagna (cfr., da ultimo, Corte dei conti Emilia Romagna, sentenza 03.05.2018, n.88) e per il Trentino Alto Adige – Trento (cfr. Corte dei conti Trentino Alto Adige – Trento, sentenza 21.12.2017, n.52).

  Peraltro, il sopra richiamato orientamento giurisprudenziale favorevole ha ora trovato la prima importante conferma in sede d’appello.

  Con la recentissima sentenza n.422/2018, depositata in data 08.11.2018, la Prima Sezione d’Appello della Corte dei conti, accogliendo il gravame proposto dall’interessato avverso la pronuncia negativa di primo grado, ha affermato, infatti, che: “per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973.

  Ciò, in quanto il precitato art.1, comma 12, della legge n.335/1995 è chiaro nello stabilire che, per i dipendenti il cui trattamento di pensione è calcolato con il sistema c.d. misto, “le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 vengono calcolate secondo il sistema retributivo previgente”.

  L’art.54 del D.P.R. n.1092/1973 deve considerarsi tuttora vigente, come conferma anche il richiamo che ad esso viene fatto nell’art.1867 del D.Lgs. 15.03.2010, n.66 (c.d. Codice dell’ordinamento militare).

  Contrariamente a quanto sostiene l’I.N.P.S. – in difformità da quanto a suo tempo affermato dall’I.N.P.D.A.P. – ed in conformità, invece, a quello che è ormai il prevalente orientamento delle Sezioni regionali, “è da ritenersi maggiormente aderente ad un corretto criterio ermeneutico, letterale e sistematico, una interpretazione dell’art.54, nel senso che … la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio”, come del resto fatto palese dalla disposizione del comma 2, che prevede che “spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni”.

  In questo contesto, “escludere l’applicazione dell’aliquota complessiva del 44% perché si sostiene che il ricorrente non sia cessato dal servizio con un’anzianità di servizio tra i quindici e i vent’anni, ma con un’anzianità ben maggiore ed applicare invece l’aliquota prevista per i dipendenti civili dello Stato con 15 anni di servizio utile, costituisce un’ingiustificata violazione del dettato normativo di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973”.

  Donde, appunto, la conclusione che, nella fattispecie considerata, debba essere riconosciuto il diritto “alla riliquidazione della pensione, sin dalla originaria decorrenza, dando applicazione, per la parte di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, all’art.54 del D.P.R. n.1092/1973”.

  È altamente improbabile, che la sentenza n.422/2018, da sola, possa valere ad indurre l’I.N.P.S. ad accogliere ora le istanze di ricalcolo pensionistico senza passare per l’intervento di un Giudice. A ciò si arriverà, infatti,  se maturerà un’univoca e consolidata giurisprudenza favorevole in sede di appello o se interverrà una pronuncia favorevole delle Sezioni Riunite, nel caso insorga contrasto fra le Sezioni Centrali.

  Ad ogni modo, l’autorevole intervento della Prima Sezione d’Appello segna certamente  una tappa importante e rafforza il rilevato “orientamento … nettamente maggioritario” della giurisprudenza delle Corti regionali, aprendo alla possibilità che il numero di quelle che accolgono le ragioni dei ricorrenti possa intanto crescere ulteriormente.

Studio legale Coronas