Sentenza Aielli ed altri contro Italia

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI 2012-2013:

LA CORTE DI STRASBURGO “ARCHIVIA” LA QUESTIONE

  Investita nei primi mesi del 2018 di innumerevoli ricorsi di pensionati italiani, denunzianti la violazione da parte dell’Italia dell’art.1 del Protocollo n.1 della Convenzione (v. al seguente link), in relazione al drastico taglio, quando non all’intero azzeramento della perequazione per il biennio 2012-2013 stabilito dal decreto-legge n.65/2015 (per la pregressa vicenda giudiziaria nazionale v. al seguente link “Rivalutazione automatica delle pensioni 2012-2013: punto di situazione a seguito della sentenza n.250/2017”), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha fissato con grande celerità l’udienza per la trattazione dei primi due e più corposi ricorsi, proposti con il patrocinio di altro Studio legale, ed quindi ha pronunciato, il 10 luglio dello scorso anno, la decisione Aielli et autres c. Italie (Requêtes nos.27166/18 e 27167/18, v. testo al seguente link  AIELLI ET AUTRES c. ITALIE), con la quale ha ritenuto infondata la questione.

  Il percorso motivazionale che ha condotto alla suddetta pronuncia è stato, in sintesi, il seguente:

  • il decreto-legge n.65/2015 ha avuto la dichiarata finalità di dare attuazione alla sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e del contenimento della spesa pubblica. La situazione economica italiana, infatti, era particolarmente difficile e un intervento di regolazione degli effetti delle onerose conseguenze altrimenti derivanti da quella pronuncia (consistenti nell’applicazione della perequazione come spettante prima dell’illegittimo intervento della legge c.d. Fornero) era giustificabile, al fine di evitare di esporre l’Italia al rischio dell’apertura di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea e per salvaguardare la tenuta del sistema previdenziale, nell’interesse anche delle generazioni future. In questo quadro, la Corte di Strasburgo ha ritenuto rispondente ad un fine d’utilità generale l’intervento che il legislatore nazionale ha attuato con il decreto-legge n.65/2015, ridisciplinando la perequazione spettante per gli anni 2012 e 2013;
  • il decreto-legge n.65/2015 non ha inciso sulla misura nominale, ma soltanto sull’indicizzazione al costo della vita dei trattamenti di pensione interessati e lo ha fatto con un impatto tradottosi in un mancato aumento contenuto in percentuali correnti tra un massimo del 2,7% (per le pensioni di maggiore importo) ed un minimo dell’1,62% (per le pensioni di minore importo). A fronte di questa constatazione, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le misure adottate non abbiamo avuto un’incidenza significativa e non siano state tali da determinare difficoltà di sussistenza per i pensionati coinvolti, i quali, quindi, non si può dire siano stati gravati di un peso eccessivo, tenuto anche conto del fatto che il legislatore italiano, già a partire dal 2014, ha previsto un parziale recupero dell’indicizzazione dei trattamenti incisi.

  In tal modo, la Corte europea ha sostanzialmente recepito le valutazioni fatte pochi mesi prima dalla Corte Costituzionale italiana nella sentenza n.250/2017 (v. al seguente link “Rivalutazione automatica delle pensioni 2012-2013: punto di situazione a seguito della sentenza n.250/2017”).

  Pur se astrattamente in linea con precedenti pronunzie, rese in relazione a giudizi nei quali anche si lamentava la violazione dell’art.1 del Protocollo 1 della Convenzione per via dell’incisione di beni economici di loro cittadini operata da altri Stati europei, la pronuncia in discorso lascia non poco perplessi.

  Infatti, ammessa pure la legittimità di un intervento del legislatore nazionale per la tutela dell’interesse generale alla tenuta del bilancio pubblico, colpisce che la ragionevolezza delle misure adottate con il decreto-legge n.65/2015 sia stata ritenuta, nel caso, per via dell’impatto percentuale giudicato “esiguo” di quelle misure, ma non considerando affatto che esse hanno operato, per alcuni pensionati e per alcuni solo, annullando del tutto o quasi la misura della perequazione spettante e senza successivo recupero.

  Il che non sembra conforme al criterio del giusto equilibrio – inteso anche come non arbitrarietà e non discriminatorietà delle misure gravanti sui beni dei cittadini –, al quale la Corte europea ha fatto richiamo in occasione di altre pronunzie.

  Se la situazione economica italiana giustificava davvero un sacrificio, questo, sia pure in modo progressivo, avrebbe comunque dovuto imporsi a tutti e non solamente ad alcuni.

  Per quanto non condivisibili, le sopra richiamate conclusioni sono comunque definitive, non essendo prevista la possibilità di impugnare la pronuncia che le reca, ed inoltre costituiscono precedente da applicare a tutti gli analoghi ricorsi proposti in relazione alla disciplina introdotta dal decreto-legge n.65/2015.

  Conseguentemente, sono pervenute e stanno pervenendo le decisioni – rese adesso in composizione monocratica, cioè da un Giudice singolo, ai sensi dell’art.27 della Convenzione –, con le quali la Corte di Strasburgo, facendo appunto rinvio alla pronuncia Aielli et autres c. Italie, dichiara l’infondatezza anche degli altri analoghi ricorsi proposti, fra i quali pure quelli presentati con il patrocinio dello scrivente Studio legale (v. il testo-tipo di queste pronunzie al seguente link).

  Tanto anticipato in via generale, questo Studio legale renderà, a mezzo posta elettronica,  ulteriori e specifiche informazioni ai propri assistiti, via via che la Cancelleria della Corte europea farà pervenire le comunicazioni di relativo interesse, che comunque, si ripete, non potranno ormai che essere per tutti del tipo indicato, e cioè di rigetto per infondatezza.

Studio legale Coronas